Stauto

Statuto dell’associazione di promozione sociale “FABLAB Contea”
Art. 1. Denominazione. 
È costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l’Associazione di promozione sociale denominata “FabLab Contea”, in seguito “Fablab”.
L’Associazione basa la propria attività sull’impegno volontario, libero e gratuito degli associati; ha vocazione solidaristica e mutualistica e non ha finalità di lucro. L’Associazione è autonoma, pluralista, aconfessionale, apartitica, a carattere volontario e democratico.
Art. 2. Sede. 
L’associazione ha sede legale in Contea. L’eventuale trasferimento della sede legale, purché all’interno del paese di Firenze, non comporta modifica statutaria.
Art. 3. Scopi. 
L’Associazione persegue fini di promozione della Fabbricazione Digitale e del Design condiviso, dell’Hardware e del Software Libero, dello Sviluppo Sostenibile, a vantaggio degli associati. Al fine di realizzare i suoi scopi, l’Associazione:
(a)    promuove e valorizza le diverse attività proposte dai Soci, coerenti con la filosofia dell’Associazione;
(b)   propugna e divulga l’utilizzo di mezzi di prototipazione digitali e di Design aperto;
(c)    condivide i progetti realizzati a livello locale a livello planetario, attraverso la rete e il sito dell’Associazione  e, viceversa, ripropone e promuove a livello locale progetti realizzati altrove e condivise attraverso gli stessi metodi;
(d)   offre un luogo di scambio e di creatività
(e)    promuove la ricerca scientifica applicata su vari livelli.
Art. 4. Principi.
 L’Associazione si fonda sui seguenti principi:
(a) la valorizzazione e la promozione di metodi di fabbricazione locale, attenti al fruitore e alle esigenze dell’utente;
(b) la promozione e la divulgazione della cultura Open Source, e degli strumenti su di essa basati;
(c) la valorizzazione di metodi produttivi attenti all’impatto ambientale;
(d) la promozione di reti di condivisione tra FabLab esistenti sul territorio nazionale ed estero;
(e) la valorizzazione di metodi produttivi non massificati;
(f) la centralità della formazione e dello scambio di conoscenze come mezzo di crescita;
(g) la centralità della rete come mezzo di condivisione del proprio operato.
Art. 5. Attività. 
Per il perseguimento dei propri fini statutari, l’Associazione potrà:
(a)    favorire l’organizzazione di workshop, concorsi, seminari, ricerca, corsi sulle tematiche riportate all’art. 3 e all’art. 4, spaziando dal Design, all’Architettura, dalla Moda alla prototipazione elettronica, alla realizzazione di ambienti e prodotti interattivi, alla narrazione attraverso le immagini ed i suoni;
(b)   promuovere attività di creazione di oggetti e sistemi per la risoluzione di problemi o per puro divertimento.
Art. 6 – Durata dell’Associazione. 
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 7. Associati. 
Possono essere associati le persone fisiche che facciano richiesta scritta, rivolta al Consiglio Direttivo, di aderire all’Associazione nella quale dichiarano di condividere gli scopi dell’Associazione e di impegnarsi a rispettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi. La richiesta deve essere formulata compilando integralmente il modulo predisposto dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Elementi ostativi all’iscrizione. 
Il Consiglio Direttivo ha discrezionalità nell’accogliere la richiesta di iscrizione, ma costituiscono in ogni caso elementi ostativi all’iscrizione
(a)    l’esistenza di motivi di dissidio con uno o più associati;
(b)   l’incompatibilità dell’aspirante associato con gli scopi e i principi dell’Associazione;
(c)    la mancanza dei requisiti di cui all’art. 7 del presente Statuto.
Art. 9. Procedura di ammissione. 
L’aspirante associato può rivolgere domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dell’Associazione in qualunque momento dell’anno, compilando l’apposito modulo con accettazione esplicita di quanto contenuto nello Statuto, nel Regolamento e nelle delibere degli organi associativi e prestando il consenso al trattamento dei dati personali. La domanda di ammissione è accompagnata dal versamento della quota associativa annuale. Nella prima riunione successiva al ricevimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo delibera sull’accoglimento della domanda d’ammissione. In caso di accoglimento, la quota associativa non è rimborsabile. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga di non accogliere la domanda, deve sottoporre la questione all’Assemblea, che deve essere convocata entro sessanta giorni. In caso di rigetto della domanda di adesione da parte dell’Assemblea, la quota associativa sarà restituita entro trenta giorni dalla deliberazione dell’Assemblea.
Art. 10 – Diritti degli associati. 
Gli associati hanno diritto a:
(a)    partecipare alle attività dell’Associazione;
(b)   proporre attività conformi ai principi dell’Associazione;
(c)    eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
(d)   contribuire a definire gli obiettivi dell’Associazione;
(e)    avere accesso alla documentazione e ai registri dell’Associazione;
(f)    avere accesso a tutti i servizi, attrezzature e locali resi fruibili dall’Associazione nei tempi e nei modi definiti dal Regolamento e dalle altre deliberazioni degli organi associativi.
Art. 11. Doveri degli associati. 
Tutti gli associati sono tenuti a:
rinnovare la quota associativa;
(a)    presenziare ad almeno la metà delle assemblee nel corso dell’anno, salvo valida motivazione;
(b)   osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi associativi;
(c)    rispettare i principi e le finalità dell’Associazione che risultano dallo Statuto;
(d)   contribuire all’attuazione delle finalità dell’Associazione.
Art. 12. Perdita della qualifica di associato. 
La qualifica di associato si perde per:
(a)    recesso, da comunicare in forma scritta al Consiglio Direttivo;
(b)   esclusione; dimissioni volontarie, attraverso comunicazione scritta al consiglio direttivo;
(c)    scioglimento dell’Associazione.
Art. 13. Recesso dell’associato.
L’associato può recedere liberamente dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il recesso non da diritto al rimborso delle quote associative versate e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 14. Esclusione dell’associato. 
L’associato può essere escluso dall’Associazione nei seguenti casi:
(a)    qualora si renda inadempiente ai doveri previsti dallo Statuto, dal Regolamenti e dalle delibere dell’Associazione;
(b)   qualora non paghi la quota associativa o altri contributi sociali deliberati dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formale;
(c)    qualora ricorrano altri gravi motivi, anche se non previsti dal presente art. 14. Ricorrono gravi motivi, tra l’altro, quando il comportamento dell’associato abbia causato un pericolo di danno patrimoniale o non patrimoniale all’Associazione e quando l’associato abbia tenuto comportamenti incompatibili con le finalità ed i principi sanciti nello Statuto dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo deve comunicare all’associato l’avvio del procedimento di esclusione con le relative motivazioni. L’associato, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, può comunicare al Consiglio Direttivo le proprie giustificazioni o può chiedere di essere sentito. Decorso inutilmente detto termine, o ricevute le giustificazioni o espletata l’audizione richiesta, il Consiglio Direttivo delibera la chiusura del procedimento o deliberare di proporre all’Assemblea l’esclusione dell’associato.
In questo caso l’Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni per deliberare sulla proposta di esclusione dell’associato.
Sull’esclusione l’Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
La deliberazione dell’Assemblea che pronuncia l’esclusione di un associato è impugnabile, ai sensi dell’art. 30, previa proposizione del tentativo preliminare di conciliazione previsto dall’art. 29, entro sei mesi dal giorno in cui l’escluso ha ricevuto la notifica dell’esclusione. La proposizione del tentativo di conciliazione sospende il termine per l’impugnazione, che inizia nuovamente a decorrere per intero dalla comunicazione della conclusione del procedimento di conciliazione.
Art. 15. Sostenitori. 
Possono essere sostenitori dell’Associazione le persone fisiche, società, associazioni e fondazioni e qualsiasi ente pubblico o privato che, senza essere associato, condivida gli scopi e i principi dell’Associazione.
L’aspirante sostenitore deve rivolgere domanda al Consiglio Direttivo, secondo le regole che saranno stabilite dalle deliberazioni degli organi associativi.
Art. 16. Diritti e doveri dei sostenitori. 
I sostenitori hanno diritto di:
(a)    partecipare alle attività e alle iniziative organizzate dall’Associazione;
(b)   proporre attività conformi ai principi dell’Associazione;
(c)    avere accesso a una porzione dei servizi (la cui entità viene definita dal Regolamento), delle attrezzature e dei locali resi fruibili dall’Associazione;
(d)   ricevere visibilità online (sul sito, sulla newsletter e sui social network) ed offline (presso l’Associazione) con le modalità che saranno deliberate dagli organi associativi.
I sostenitori hanno il dovere di rispettare i principi e le finalità che risultano dallo Statuto.
Art. 17. Organi dell’Associazione. 
Sono organi dell’Associazione:
(a)    l’Assemblea;
(b)   il Presidente;
(c)    il Vice Presidente
(d)   il Consiglio Direttivo di cui fanno parte il Segretario e il Tesoriere.
Possono ricoprire cariche solo gli associati in regola con il pagamento delle quote.
Le cariche non comportano compensi, ma il Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere in accordo col Presidente, può deliberare previamente rimborsi spese.
Art. 18. L’Assemblea. 
L’Assemblea è composta da tutti gli associati.
Hanno diritto di voto gli associati che siano in regola col pagamento delle quote.
Ogni associato ha diritto di essere rappresentato nell’assemblea da un delegato che sia a sua volta associato.
L’Assemblea è aperta a tutti gli invitati senza diritto di voto.
La convocazione dell’Assemblea deve essere fatta almeno quindici giorni prima della data dell’adunanza, con lettera inviata dal Presidente agli associati, a mezzo di posta elettronica ovvero di posta ordinaria o fax.
La convocazione deve riportare il luogo, la data e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
Presiede l’Assemblea il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente.
Dell’Assemblea viene redatto il verbale, dal Segretario o da un associato da lui delegato, il quale viene pubblicato e messo a disposizione dei soci.
L’Assemblea è inoltre convocata, previa richiesta scritta con indicazione delle materie da trattare nell’ordine del giorno:
(a)    dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
(b)   dalla maggioranza assoluta dell’Assemblea medesima mediante comunicazione scritta al Presidente.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la metà più uno dei soggetti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti tranne che per i provvedimenti per i quali lo Statuto prevede una maggioranza differente.
L’Assemblea si riunisce in forma ordinaria almeno due volte all’anno per la valutazione del programma svolto e per definire i nuovi programmi di lavoro, per la votazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
L’assemblea si riunisce inoltre in forma ordinaria ogni tre anni per eleggere in forma diretta il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto i soci da almeno dodici mesi prima dello svolgimento delle elezioni. Le modalità di espletamento dell’elezione sono stabilite dall’assemblea almeno trenta giorni prima dell’elezione stessa.
Sono inoltre compiti dell’Assemblea dei soci riunita in forma ordinaria:
(a)    proporre, discutere e stabilire le linee politiche e di indirizzo dell’Associazione;
(b)   approvare e modificare il Regolamento;
(c)    ratificare le quote di adesione annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
(d)   deliberare, sentito il Tesoriere, in merito all’utilizzo del Fondo di Riserva;
(e)    deliberare in merito al trasferimento della sede legale.
(f)    deliberare l’esclusione di un associato a maggioranza dei due terzi dei presenti;
L’Assemblea può essere convocata in forma straordinaria dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei delegati aventi diritto al voto.
Le modalità di convocazione dell’Assemblea in forma straordinaria sono le medesime della convocazione in forma ordinaria.
Sono materia esclusiva dell’Assemblea convocata in forma straordinaria e ratificate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto:
(a)    deliberare le modifiche allo Statuto;
(b)   deliberare la sfiducia delle cariche elettive dell’Associazione;
(c)    deliberare lo scioglimento dell’Associazione.
Art. 19. Il Presidente. 
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, dura in carica tre anni ed è eleggibile per un massimo di due mandati.
Sono compiti del Presidente:
(a)    convocare e presiedere l’Assemblea;
(b)   convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
(c)    promuovere, coordinare e garantire il rispetto dei valori dello Statuto, e degli indirizzi forniti dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente svolge funzione di portavoce e rappresenta l’Associazione nelle occasioni pubbliche, dibattiti, incontri, seminari e nei rapporti istituzionali e non, salva sua delega al Vice Presidente oppure diversa indicazione da parte del Consiglio Direttivo.
Il Presidente è responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Il Presidente ha la titolarità dei conti correnti dell’Associazione congiuntamente al Tesoriere.
Art. 20. Il Vice Presidente. 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone tutte le relative funzioni e poteri, quando il Presidente è indisponibile.
Art. 21.  Il Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. E’ presieduto dal Presidente. È composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un minimo di tre fino ad un massimo di sette consiglieri eletti dall’Assemblea (compresi Segretario e Tesoriere).
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei suoi componenti ed è valido quando è presente la maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta almeno sette giorni prima a mezzo e-mail e deve riportare la data, il luogo e l’ora dell’adunanza.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
(a)    rendere esecutive le decisioni prese dall’Assemblea;
(b)   rendere esecutive le linee di indirizzo e i programmi di lavoro deliberati dall’Assemblea, deliberando in merito alle attività associative da realizzare;
(c)    proporre all’Assemblea eventuali modifiche dei Regolamenti e dello Statuto;
(d)   proporre all’Assemblea l’entità delle quote associative annuali;
(e)    deliberare le scadenze amministrative ed eventuali sanzioni; nominare, su proposta del Presidente, eventuali referenti di gruppi di lavoro tematici (ruoli che possono essere coperti da Consiglieri o da associati)
Nel caso del venir meno di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente procederà alla loro sostituzione entro un mese dall’evento, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio.
Art. 22. Il Segretario. 
Il Segretario si occupa di garantire l’operatività delle attività associative deliberate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. E’ compito del Segretario predisporre i verbali dei Consigli Direttivi e delle Assemblee, comunicare l’accettazione o il rigetto delle domande di adesione dei nuovi soci, previa delibera dell’Assemblea.
Art. 23. Il Tesoriere.
Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è eleggibile per un massimo di due mandati. Il Tesoriere si occupa dell’amministrazione contabile dell’Associazione, gestisce il patrimonio e le attività economiche dell’associazione, redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da presentare annualmente all’Assemblea per l’approvazione. Il Tesoriere è titolare, insieme al Presidente, dei conti correnti dell’Associazione.
Art. 24. Disciplina delle cariche elettive. 
L’Assemblea disciplina il numero dei Consiglieri che compongono il Consiglio Direttivo nei limiti previsti dallo Statuto. I membri del Consiglio Direttivo devono essere presenti ad almeno la metà delle riunioni (Assemblee e Consigli Direttivi) organizzati nel corso dell’anno pena la decadenza dalla carica.
Le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere sono incompatibili con qualsiasi altro tipo d’incarico di natura elettiva, salva diversa deliberazione dell’Assemblea.
Art. 25. Risorse economiche e patrimonio. 
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
(a)    le quote annuali di adesione e i contributi degli associati;
(b)   i contributi dei sostenitori;
(c)    i beni materiali e immateriali, compresi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, di proprietà dell’Associazione;
(d)   i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
(e)    i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
(f)    le eccedenze degli esercizi annuali
(g)    i contributi e le le erogazioni liberali, donazioni, lasciti di terzi, sia pubblici che privati, che non siano
(h)   ogni altra entrata diversa non sopra specificata.
Il patrimonio è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Art. 26. Bilancio. 
L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’Assemblea entro il 31 marzo dell’anno successivo. Ulteriore deroga non superiore ai trenta giorni può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il bilancio preventivo contiene la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo. È presentato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, e deliberato dall’Assemblea dei soci. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre. Può essere prevista una deroga massima di trenta giorni in caso di comprovata necessità o impedimento. Le variazioni del bilancio preventivo sono approvate dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 27. Proventi e avanzo di gestione. 
I proventi delle attività dell’Associazione non possono in nessun caso essere divisi tra i soci, neppure in forme indirette. L’eventuale avanzo di gestione viene reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 28. Scioglimento dell’Associazione.
L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall’Assemblea che delibera a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto; la deliberazione di scioglimento deve essere proposta dal Consiglio Direttivo con il voto dei tre quarti degli aventi diritto.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad associazioni non lucrative, di pubblica utilità o di beneficenza.
Se per tre anni consecutivi non si effettuano Assemblee l’Associazione è da considerare sciolta a tutti gli effetti.
I soci receduti o esclusi dall’Associazione o per i quali il rapporto associativo comunque si sciolga o che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non avranno in alcun caso diritto a ripetere le quote o i contributi versati, a chiedere lo scioglimento del fondo comune o alla liquidazione della quota di esso e non avranno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 29. Clausola di conciliazione. 
Tutte le controversie che sorgeranno fra associati o fra associati e Associazione o fra Associazione e organi associativi o fra associati ed organi associativi, ivi comprese quelle relative alle impugnative di deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, avvalendosi del servizio offerto dall’Organismo di Conciliazione di Firenze (OCF) con sede in Firenze, Via Cavour n. 57, secondo il Regolamento e le tariffe da questo adottati. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione dell’OCF, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento sarà attivato dalla parte più diligente, mediante una richiesta alla Segreteria dell’OCF.
Art. 30. Clausola compromissoria. 
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo, promosse da aspiranti associati, da o contro gli associati, da o contro l’associazione, da o contro gli amministratori o i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato rituale da un arbitro unico nominato dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze. L’arbitrato sarà rituale e l’arbitro deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.
Art. 30. Disposizioni finali. 
Tutte le comunicazioni possono essere effettuate anche mediante posta elettronica anche non certificata, all’indirizzo indicato nella domanda di associazione o a quello comunicato successivamente.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
 

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